Novità sugli ausili informatici, sulla valutazione dell’invalidità civile o accertamento di handicap, nel Decreto Semplificazioni
Il 10 settembre è stato convertito in legge il c.d. Decreto semplificazioni, ovvero il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. Durante la discussione in senato sono stati inseriti due articoli aggiuntivi (il 29 bis e il 29 ter) che interessano le persone con disabilità. I due articoli puntano a disciplinare le Agevolazioni sui sussidi tecnici e informatici e il Riconoscimento della disabilità. Entrambi gli articoli di cui si parla, avranno bisogno di successivi atti normativi e regolamentari per essere applicati, ciononostante rimangono estremamente interessanti. Consigliamo di visitare il portale www.handylex.it o www.superabile.it, per una completa analisi del provvedimento.
Andiamo a vedere cosa prevede il primo articolo, il 29 bis Agevolazioni sui sussidi tecnici e informatici. Come da titolo, l’articolo riguarda le agevolazioni fiscali sui cosiddetti ausili tecnologici. L’intento è quello di agevolare, al pari degli ausili tipo protesi ed ortesi, l’acquisto di prodotti anche di comune reperibilità che possano essere effettivamente utili alle persone disabili. Mentre la precedente norma prevedeva che, per acquistare un ausilio con IVA agevolata al 4%, oltre al verbale di invalidità era obbligo presentare una prescrizione da parte del medico specialista, comprovante l’effettiva relazione tra disabilità e ausilio. Con la nuova norma quest’ultima non sarà più necessaria. Come abbiamo accennato precedentemente, ci sarà bisogno di un ulteriore regolamentazione, poiché per come è scritta adesso la norma si presta ad elusioni e abusi. Sarebbe sufficiente presentarsi presso un qualsiasi negozio che venda prodotti elettronici, muniti di verbale di invalidità per ottenere l’IVA agevolata ed uscire con un prodotto scontato del 18% a carico dell’Erario. Nulla impedirebbe peraltro di rivenderlo immediatamente. Oltretutto e stranamente l’articolo riguarda solo gli ausili tecnici e informatici; non riguarda le agevolazioni sugli ausili veri e propri che seguono il vecchio iter.
Il secondo articolo, il 29 ter, è anche più interessante poiché prevede che le commissioni competenti per la valutazione possano nei casi più evidenti, valutare lo stato di invalidità civile e di handicap (Legge 104/1992) anche solo sugli atti e sulla documentazione clinica, eliminando così l’obbligo della presenza e quindi alla convocazione a visita diretta. Questa soluzione è già stata sperimentata da INPS nel periodo di emergenza Covid e consente un risparmio di oneri sia per la pubblica amministrazione e INPS, che per il cittadino ed evita visite superflue in casi dal quadro evidente. Consente di gestire molti riconoscimenti usando documentazione già prodotta dai servizi specialistici, evitando sovraccarichi e impiego di risorse superflue. Comunque aspettiamo ancora, perché anche in questo caso oltre a ulteriore regolamentazione ci sarà bisogno anche di una riorganizzazione.