Agevolazioni per le persone con disabilità e i loro familiari

08 Giugno 2020

Ulteriori 12 giorni di permesso 104/1992 in tempo di Coronavirus

Tutte le persone disabili alle quali è stata riconosciuta una disabilità grave in base alla legge 104/1992 Art. 3 comma 3. hanno potuto usufruire nei mesi di marzo e aprile c.a. di ulteriori 12 giorni di permessi lavorativi. Questo diritto è stato rinnovato anche per i mesi di maggio e giugno. Di questi permessi possono usufruire sia i lavoratori che assistono un familiare con grave disabilità, sia il lavoratore per se stesso in quanto affetto da disabilità grave. Ciò significa che, oltre ai tre giorni di permesso al mese, sia per il periodo marzo-aprile che per i mesi di maggio-giugno, sono stati aggiunti ulteriori 12 giorni. In tale modo vengono riconosciuti 3gg +3gg + altri 12gg, ossia in totale 18 giorni per i mesi marzo-aprile e ulteriori 18 giorni per maggio-giugno 2020. Questi giorni aggiuntivi saranno retribuiti normalmente e saranno conteggiati ai fini pensionistici. Con la Legge “Cura Italia” e il successivo Decreto “Rilancio” sono state introdotte altre agevolazioni per persone con disabilità come anche per i loro familiari.

CONGEDO COVID 19

Con la LEGGE e il DECRETO menzionati sopra è stato introdotto anche il cosiddetto “CONGEDO COVID 19”. Genitori con figli al di sotto dei 12 anni possono richiedere 30 giorni di congedo lavorativo nel periodo che va dal 5 marzo al 31 luglio 2020. Per i genitori con figli disabili, non c’è limite d’età. I giorni goduti di congedo COVID sono retribuiti al 50%.

Status “Ricovero ospedaliero”

Altre previsioni normative si rivelano di più difficile interpretazione: Viene previsto infatti che i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità nonché i lavoratori in possesso di certificazione “rilasciata dai competenti organi medico legali”, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, anche se non sono in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (basta il comma 1. dell’articolo 3 della legge 104/1992), possano farsi rilasciare un certificato medico attestante lo status di “ricovero ospedaliero” per il periodo di assenze effettuate, senza che questi giorni di assenza vadano a gravare sui giorni di malattia spettanti normalmente ai lavoratori/trici.

Per accedere a questa agevolazione ai lavoratori con grave disabilità si richiedono:

a) certificazione di handicap con connotazione di gravità (legge 104/1992 art. 3. comma 3);
b) prescrizione delle autorità sanitarie competenti;
c) (in aggiunta a e b) prescrizione del medico di assistenza primaria.

Il testo vigente non precisa tuttavia quali siano le “autorità sanitarie competenti” e non definisce chi sia “il medico di assistenza primaria”. Perciò serve una doppia prescrizione, senza aver chiarito bene chi siano i soggetti titolati ad emetterli. Si presume che sia un medico specialista insieme al medico di base. Certificati medici che comunque non si ottengono facilmente in questo periodo di emergenza COVID.